Tempestività della notifica dei difetti
L’art. 367 cpv. 1 CO prevede che, seguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti.
Qualora i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso appena questi siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
La legge instaura quindi una finzione di accettazione dell’opera nel caso in cui il committente omette di segnalare tempestivamente i difetti, liberando da ogni responsabilità l’appaltatore per quelli annunciati tardivamente (cfr. TF 4A_251/2018 dell’11 settembre 2018 consid. 3.1).
Il committente deve dare l’avviso dei difetti “tosto” la loro scoperta. Può concedersi un breve periodo di riflessione, ma deve decidersi rapidamente. Le circostanze del caso concreto, e in particolare la natura del difetto, sono determinanti per valutare se ha agito in tempo utile (cfr. DTF 118 II 142 consid. 3b, 131 III 145 consid. 7.2) e non sussiste alcuna regola generale che giustifica di richiedere in maniera rigida, a protezione dell’appaltatore, che il committente proceda a una segnalazione entro 7 giorni dalla scoperta del difetto.
In maniera generale può però essere preteso un termine breve per reclamare, qualora sussista il pericolo che, attendendo a notificare il difetto, il danno aumenti (cfr. TF 4A_399/2018 dell’8 febbraio 2019 consid. 3.2).
Un difetto è considerato scoperto se il committente ne constata l’esistenza con certezza in modo da poter formulare un reclamo sufficientemente motivato.
Ciò presuppone che possa misurarne l’importanza ed estensione. I difetti occulti di una cosa si ritengono scoperti al momento in cui il committente acquista la certezza della loro esistenza.
Quelli che appaiono progressivamente, nel senso che la loro estensione e la loro intensità aumentano poco a poco, non si reputano dunque scoperti già quando si manifestano i primi indizi, bensì solo quando il committente sia in grado di rilevarne l’importanza e la portata, ciò al fine di evitare che – per non perdere i suoi diritti – questi comunichi ogni bagattella all’appaltatore.
Il committente è tenuto a segnalare il difetto solo quando gli sia noto (o debba essergli noto, secondo la buona fede) ch’esso costituisce un inadempimento del contratto e non un fenomeno usuale, che non rappresenta una difformità contrattuale (cfr. DTF 117 II 425 consid. 2, 131 III 145 consid. 7.2).
Il committente non è obbligato a rivolgersi a un esperto, ma può effettuare la segnalazione sulla base di una semplice supposizione, prima che il difetto sia stato constatato con certezza e dunque prima ancora che il termine in discussione cominci a decorrere (cfr. TF 4A_293/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2.2.3).
Nel suo avviso il committente deve indicare quali difetti ha scoperto, nonché esprimere la volontà di non riconoscere che l’opera è conforme al contratto e di renderne l’appaltatore responsabile.
Occorre una certa precisione per quanto concerne la descrizione del difetto, una generica esternazione d’insoddisfazione non essendo sufficiente (cfr. TF 4A_251/2018 dell’11 settembre 2018 consid. 3.2). Basta per contro indicare gli effetti negativi riscontrati (cfr. TF 4A_82/2008 del 29 aprile 2009 consid. 6.1; cfr. pure, sull’intera tematica, TF 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 3).