Locazione: contestazione della pigione iniziale – presunzione

4 febbraio 2024

Sul tema della contestazione della pigione iniziale, il Tribunale federale ha stabilito, precisando la propria giurisprudenza, che vi è una presunzione di fatto secondo la quale è abusiva una pigione iniziale aumentata in un modo massivo, nettamente superiore al 10 %, senza che ciò possa essere spiegato con l’evoluzione del tasso d’interesse di riferimento o dell’indice svizzero dei prezzi al consumo (precisazione della giurisprudenza; consid. 3.3).

Per invalidare la presunzione di abusività, e invalidare la contestazione della pigione iniziale, la locatrice deve suscitare giustificati dubbi sulla sua correttezza (precisazione della giurisprudenza; consid. 4.2 e 4.3).

Secondo la BGE 147 III 431, quando il canone iniziale è stato aumentato in modo massiccio rispetto al canone del precedente inquilino, si presume che il canone sia abusivo.

Spetta quindi al locatore indebolire questa presunzione sollevando dubbi fondati sulla sua veridicità.

A tal fine, nella procedura di contestazione della pigione iniziale il locatore può presentare statistiche che non soddisfano pienamente i criteri di cui all’art. 11 cpv. 4 OLAL; può anche presentare abitazioni comparative, che non devono essere esaminate con lo stesso rigore di quando si tratta di dimostrare che il canone di locazione è – o non è – entro i limiti dei canoni usuali nella località o nel quartiere (cfr. considerando 4.3).

Nel contesto dell’indebolimento della presunzione, nel caso di immobili di confronto, è sufficiente escludere, tra gli immobili presentati, quelli che non sono chiaramente comparabili con l’immobile di riferimento (considerando 4.4.2 e 4.4.3).

Il Tribunale federale sottolinea che la giurisprudenza secondo cui le abitazioni con differenze significative nell’esposizione al rumore non sono comparabili riguarda principalmente la prova rigorosa e non l’indebolimento della presunzione di iniquità (considerando 4.4.3).

Inoltre, il fatto che il contratto di locazione precedente fosse di lunga durata deve essere preso in considerazione per determinare se il locatore sia riuscito a sollevare dubbi fondati sulla presunzione che la pigione iniziale è abusiva (considerando 4.5.2).


Nel caso in esame, il Tribunale federale – a differenza dei tribunali precedenti – ha ritenuto che il locatore fosse effettivamente riuscito a sollevare dubbi fondati sulla presunzione di iniquità del canone di locazione (cfr. considerando 5.4).

Di conseguenza, la presunzione cade e l’inquilino deve fornire una prova rigorosa del fatto che il canone di locazione iniziale contestato non corrisponde agli affitti abituali nel quartiere ed è irragionevole, utilizzando statistiche che soddisfano i criteri dell’art. 11 comma 4 OLAL o presentando cinque abitazioni di confronto. Poiché l’inquilino non ha fornito tale prova, l’affitto iniziale (fissato a 1.060 franchi netti) deve essere considerato non irragionevole (cfr. considerando 6 e seguenti).

Autore: Igor Bernasconi 4 febbraio 2024
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Autore: Igor Bernasconi 15 ottobre 2023
L’art. 367 cpv. 1 CO prevede che, seguita la consegna dell’opera, il committente, appena lo consenta l’ordinario corso degli affari, deve verificare lo stato e segnalarne all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestassero soltanto più tardi, dovrà esserne dato avviso appena questi siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). La legge instaura quindi una finzione di accettazione dell’opera nel caso in cui il committente omette di segnalare tempestivamente i difetti, liberando da ogni responsabilità l’appaltatore per quelli annunciati tardivamente (cfr. TF 4A_251/2018 dell’11 settembre 2018 consid. 3.1). Il committente deve dare l’avviso dei difetti “tosto” la loro scoperta. Può concedersi un breve periodo di riflessione, ma deve decidersi rapidamente. Le circostanze del caso concreto, e in particolare la natura del difetto, sono determinanti per valutare se ha agito in tempo utile (cfr. DTF 118 II 142 consid. 3b, 131 III 145 consid. 7.2) e non sussiste alcuna regola generale che giustifica di richiedere in maniera rigida, a protezione dell’appaltatore, che il committente proceda a una segnalazione entro 7 giorni dalla scoperta del difetto. In maniera generale può però essere preteso un termine breve per reclamare, qualora sussista il pericolo che, attendendo a notificare il difetto, il danno aumenti (cfr. TF 4A_399/2018 dell’8 febbraio 2019 consid. 3.2). Un difetto è considerato scoperto se il committente ne constata l’esistenza con certezza in modo da poter formulare un reclamo sufficientemente motivato. Ciò presuppone che possa misurarne l’importanza ed estensione. I difetti occulti di una cosa si ritengono scoperti al momento in cui il committente acquista la certezza della loro esistenza. Quelli che appaiono progressivamente, nel senso che la loro estensione e la loro intensità aumentano poco a poco, non si reputano dunque scoperti già quando si manifestano i primi indizi, bensì solo quando il committente sia in grado di rilevarne l’importanza e la portata, ciò al fine di evitare che – per non perdere i suoi diritti – questi comunichi ogni bagattella all’appaltatore. Il committente è tenuto a segnalare il difetto solo quando gli sia noto (o debba essergli noto, secondo la buona fede) ch’esso costituisce un inadempimento del contratto e non un fenomeno usuale, che non rappresenta una difformità contrattuale (cfr. DTF 117 II 425 consid. 2, 131 III 145 consid. 7.2). Il committente non è obbligato a rivolgersi a un esperto, ma può effettuare la segnalazione sulla base di una semplice supposizione, prima che il difetto sia stato constatato con certezza e dunque prima ancora che il termine in discussione cominci a decorrere (cfr. TF 4A_293/2017 del 13 febbraio 2018 consid. 2.2.3). Nel suo avviso il committente deve indicare quali difetti ha scoperto, nonché esprimere la volontà di non riconoscere che l’opera è conforme al contratto e di renderne l’appaltatore responsabile. Occorre una certa precisione per quanto concerne la descrizione del difetto, una generica esternazione d’insoddisfazione non essendo sufficiente (cfr. TF 4A_251/2018 dell’11 settembre 2018 consid. 3.2). Basta per contro indicare gli effetti negativi riscontrati (cfr. TF 4A_82/2008 del 29 aprile 2009 consid. 6.1; cfr. pure, sull’intera tematica, TF 4A_205/2020 del 13 luglio 2021 consid. 3).